PROBLEMI MEDICO-LEGALI DELL'ASSICURAZIONE PRIVATA CONTRO GLI INFORTUNI

Gli eventi assicurati. L'assicurazione privata contro gli infortuni, regolata dagli artt. 1882-1932 del c.c., è un contratto col quale l'assicurato, pagando un premio, acquista il diritto di farsi risarcire dall'assicuratore, entro i limiti di un capitale o una diaria preventivamente concordati, del danno ad esso prodotto da un sinistro.

Questa forma di assicurazione dipende dalla libera iniziativa del contraente e dell'impresa ed è posta in essere da un contratto detto polizza, contenente l'oggetto del contratto stesso, rischio assicurato, e le condizioni che lo regolano fra cui il capitale assicurato ed il premio che il contraente deve pagare.

Soggetti dell'assicurazione sono: l'assicuratore o impresa assicuratrice, il contraente (la persona o l'ente col quale è stato stipulato il contratto) e l'assicurato, che è la persona per la quale viene prestata l'assicurazione.

Definizione di infortunio. Sono considerati infortuni gli eventi dovuti a causa fortuita, violenta ed esterna, indipendenti dalla volontà dell'assicurato, che producono lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea. L'assicurazione vale per gli infortuni che l'assicurato subisca nell'esercizio delle occupazioni professionali dichiarate dal contraente e nello svolgimento di ogni altra normale attività che non abbia carattere professionale.

Delimitazione dell'assicurazione. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

a) dalla guida ed uso di motoveicoli azionati da motori di cilindrata superiore a 100 cmc o di mezzi di locomozione aerei e subacquei;

b) dall'esercizio di vari sports pericolosi (pugilato, atletica pesante, lotta in tutte le sue forme, caccia a cavallo, polo, pelota, alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai, sci con salti dal trampolino, guidoslitta, gare di campionato di calcio, rugby, immersioni subacquee, speleologia, ascensioni aeree, volo a motore ed a vela, paracadutismo, partecipazione a corse o gare ed alle relative prove ed allenamenti) o la partecipazione a gare, per le quali sia richiesta l'iscrizione a Federazioni sportive competenti;

c) evenienze di guerre, insurrezioni, tumulti, aggressioni ed altri atti violenti di movente politico, le calamità naturali e gli incidenti da energia atomica;

d) gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, di malore o di incoscienza da qualunque causa determinati e quelli sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose, imprudenze o negligenze gravi nonchè di partecipazione ad imprese temerarie, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;

e) gli infortuni dovuti ad ingestione od assorbimento di sostanze, le ernie, le conseguenze di sforzi muscolari, il carbonchio, la malaria od altre manifestazioni morbose causate da puntura d'insetti e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione quale quella di definizione d'infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio.

Persone non assicurabili. L'assicurazione non vale per le persone di età superiore ai 75 anni (alcune polizze delimitano fra i 18 ed i 70 anni), per i soggetti colpiti da apoplessia, o affetti da epilessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcoolismo, tossicodipendenze ed altre infermità gravi e permanenti e l'assicurazione cessa con il manifestarsi di una di queste malattie. Le persone con difetti fisici o mutilazioni rilevanti sono assicurabili solo con patto speciale.

Obblighi e procedure. L'impresa determina il premio in base alle dichiarazioni dell'assicurato, che è tenuto a comunicare ogni variazione del rischio, inoltre è tenuto:

a) alla denuncia del sinistro con indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico, entro tre giorni dall'infortunio;

b) a sottoporsi alle cure mediche, seguirne le prescrizioni ed inviare certificati medici sul decorso delle lesioni ogni 15 giorni.

c) a consentire visite di controllo da parte del medico fiduciario dell'assicurazione.

d) a provare che l'infortunio e le sue conseguenze hanno i caratteri assunti in contratto.

Sono conseguenze indenizzabili dell'infortunio la morte, l'invalidità permanente e l'inabilità temporanea, tenendo presente che oggetto dell'assicurazione non è la vita o l'integrità corporale dell'assicurato, ma la sua capacità lavorativa generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata

1) In caso di morte viene corrisposta l'intera somma assicurata. L'indennità non spetta se la morte avviene trascorso un anno dall'infortunio.

2) In caso d'invalidità permanente, sempre che questa si verifichi entro un anno dall'infortunio, viene liquidata l'intera somma se è totale, oppure proporzionale all'invalidità parziale. Si considerano totalmente invalidanti la cecità bilaterale, l'alienazione mentale completa, la perdita di entrambe le mani o le braccia, di entrambi i piedi o le gambe, di un arto superiore e di uno inferiore contemporaneamente. Negli altri casi si ha l'invalidità parziale che viene indennizzata con una quota della somma assicurata in base alle percentuali stabilite nella polizza, riferite ad organi o arti prima integri e sani. Per più di una menomazione si determina l'indennità mediante la somma aritmetica di ogni singola lesione fino al massimo del 100% (alcune polizze fino al 70%). Di solito viene applicata una franchigia del 10%.

3) In caso di inabilità temporanea viene corrisposta la diaria assicurata dal giorno successivo all'infortunio: a) integralmente, per tutto il tempo in cui l'assicurato si è trovato nell'assoluta incapacità fisica di attendere alle occupazioni dichiarate; b) parzialmente, per tutto il tempo in cui l'assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni fino ad un massimo di 300-365 giorni; è cumulabile con l'indennità per invalidità permanente oppure per la morte fino alla somma assicurata.

Nell'assicurazione privata vige il principio che sono indennizzabili le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio, per cui sono escluse le concause di evento, di lesione e di menomazione, in particolare la concorrenza di lesioni preesistenti non comportano un maggior pregiudizio (perdita di un occhio in monocolo), vengono però considerate per ridurre l'entità dell'indennizzo se la lesione da infortunio interessa una parte del corpo già menomata.

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Valutazione percentuale delle invalidità permanenti

nell'assicurazione privata

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Descrizione D S

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Perdita totale dell'arto superiore 70 60

Perdita totale della mano o dell'avambraccio 60 50

Perdita totale del pollice 18 16

Perdita totale dell'indice 14 12

Perdita totale del medio o dell'anulare 8 6

Perdita totale del mignolo 12 10

Perdita di una falange del pollice 9 8

Perdita di una falange di altro dito 1/3 del valore del dito

Perdita di un arto inferiore sopra al ginocchio 60

Perdita di un arto inferiore al o sotto al ginocchio 50

Perdita totale di un piede 40

Perdita totale di un alluce 5

Perdita totale di ogni altro dito del piede 3

Sordità completa di un orecchio 10

Sordità completa bilaterale 40

Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 25

Perdita totale della facoltà visiva bilaterale 100

Condizioni particolari. Sono clausole aggiuntive, che modificano le condizioni generali e comportano una variazione del premio, così può essere limitata l'assicurazione agli infortuni extraprofessionali ovvero agli infortuni professionali, può essere predeterminata una franchigia per l'invalidità permanente, possono essere inclusi anche gli infortuni sofferti in stato di malore od incoscienza, purchè non conseguenti ad abuso di alcoolici, di psicofarmaci o di stupefacenti. Frequente è l'ancoraggio dell'intero capitale a lesioni molto specifiche, quali danni estetici ad attrici o fotomodelle, compromissioni delle dita di violinisti, pianisti, medici, ecc. E' possibile concordare in 2 anni il limite massimo per l'insorgenza di invalidità permanenti o della morte.

Principali differenze con l'assicurazione sociale obbligatoria. Interessano la definizione ed i limiti del rischio assicurato, i criteri di valutazione del danno permanente e le modalità di definizione delle controversie sul diritto e sull'ammontare dell'indennità.

1) Oltre che fortuita e violenta, la causa deve essere esterna; l'evento non deve dipendere da condizioni anormali di salute dell'assicurato; sono escluse le lesioni da sforzo, gli avvelenamenti ed altre condizioni espressamente previste.

Poichè la lesione deve essere diretta ed esclusiva conseguenza dell'infortunio, sono escluse le concause d'infortunio, le concause di lesione e di menomazione, queste ultime anzi sono considerate solo per operare una riduzione dell'indennità.

2) Le indicazioni percentuali di danno si riferiscono ad arti od organi integri e sani; l'indennità per invalidità permanente è liquidata entro i limiti della somma assicurata, indipendentemente dalla professione o mestiere dell'assicurato, avendo come riferimento la capacità generica a qualsiasi lavoro proficuo.

3) Le controversie sulla natura e conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente o sul grado e durata dell'inabilità temporanea sono deferite alla decisione inappellabile di un collegio di tre medici proposto dall'assicurato o dagli aventi diritto; un medico per ciascuna delle due parti ed un presidente scelto di comune accordo dalle parti, ovvero designato dal Segretario dell'Ordine dei medici del luogo dove deve riunirsi il collegio. La decisione del collegio è obbligatoria per le parti anche se uno dei medici discorda con le conclusioni e rifiuta di firmare il relativo verbale.